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Consiglio di Stato: legittimo obbligo per personale sanitario

di Redazione

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7045/2021 pubblicata il 20 ottobre ha respinto l'istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatori sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati, confermando l'obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2, così come previsto per il personale sanitario dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021.

Vaccino Covid, per Consiglio di Stato è legittimo l’obbligo per i sanitari

Il Consiglio di Stato conferma l'obbligo vaccinale anti Covid-19 per il personale sanitario

L'art. 4, infatti, dispone che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale - e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, 'al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza', gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 43 del 2006, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2.

Il Consiglio di Stato, superate le questioni processuali che avevano indotto il TAR Friuli Venezia Giulia a dichiarare il ricorso inammissibile, ha confermato la legittimità dell'obbligo vaccinale sottolineando che quest'ultimo è imposto a tutela non solo del citato personale, impegnato nella lotta contro la diffusione del virus Sars-CoV-2, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali.

Ha in particolare chiarito che l'obbligo vaccinale non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati. Questo quanto si legge in una nota del Consiglio di Stato.

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