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Infermiere Forense

Magistrale, un vincolo valicabile per motivata ragione

di MS

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La firma del protocollo d'intesa tra la Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri, il Csm ed il Consiglio nazionale forense sta facendo molto discutere. Diversi Ordini provinciali hanno chiesto formalmente delle delucidazioni in merito alla Fnopi (si vedano ad esempio i casi di Opi Bologna, Opi Frosinone, Opi Pordenone, Opi Parma). Da qui la necessità di provare ad analizzare il protocollo stesso in modalità "super partes" e cercare di vederci più chiaro.

Infermieri consulenti tecnici dei Tribunali, un'analisi del protocollo

Fuori dal clamore mediatico e social degli ultimi giorni, in un ipotetico stato di tranquillità apparente, proviamo ancora una volta ad analizzare il famigerato protocollo siglato alcuni giorni fa tra Fnopi, Csm e Cnf.

È chiaro che siamo di fronte a competenze peculiari di chi eroga assistenza (in questa disamina ci riferiamo esclusivamente alla compagine infermieristica); competenze con le quali si può essere chiamati, a fianco di un medico specializzato in medicina legale, a fornire consulenze nei più disparati ambiti riferibili alla responsabilità sanitaria.

L’aspetto che probabilmente che ha destato più perplessità consiste nell’ingerenza di un protocollo d’intesa nei confronti di una fonte primaria, visto che nell’analisi etimologica del suddetto articolo di legge, i requisiti primari, rinvenibili nell’accordo Fnopi-Csm, non sono esplicitati.

La legge fonte primaria

Il punto che è forse sfuggito ai più è riscontrabile nel potere insito di una legge: preminenza. La legge è fonte primaria, quindi al di sopra di ogni protocollo o accordo d’intesa, anche se coinvolge organi giuridici.

Semplificando il concetto possiamo dire che all’interno del già citato articolo 15 legge 24/2017 viene identificata la popolazione professionale candidabile ad essere iscritta nell’albo dei CTU e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria, attraverso il possedimento di alcune “caratteristiche professionali” e non attraverso il possedimento (requisito primario) della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche.

La speciale competenza

Le speciali competenze non si acquisiscono solo al termine di 2 anni di laurea magistrale; diversamente l’attestato di esperto o specialista lo si consegue con il tempo, con lo studio, con gli approfondimenti e, perché no, anche con i master (non solo quello in infermieristica forense, sia chiaro).

Certamente un protocollo d’intesa nazionale rappresenta una guida; con esso si armonizzano i criteri e le procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici, anche se si tratta semplicemente dell'attuazione dell’articolo 14 del Protocollo d’intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense, Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri: adesione al protocollo nazionale.

Il comma 1 riconosce l’assoluta opportunità di aprire tale Protocollo anche ad altre professioni “non mediche”.

Subito dopo, però, il comma 2 restituisce la “secondarietà” alle professioni non mediche, visto che tale assoluta opportunità può essere formalizzata solo attraverso appositi allegati, al fine di non pregiudicare la certezza e la stabilità delle linee guida contenute nello stesso documento d’intesa Csm-Cnf-Fnomceo.

Iscrizione albo consulenti

L'essere iscritti in apposito albo dei periti e dei consulenti tecnici, si concretizza nel momento in cui il Comitato Circondariale considera complessivamente gli elementi primari e secondari del professionista: il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione (Laurea Magistrale, esercizio della professione minimo di 10 anni, assenza negli ultimi 5 anni di sospensione disciplinare, regolare adempimento obblighi Ecm) dovrebbe far presumere l’assenza di speciale competenza, precludendo l’iscrizione all’albo, salvo motivata ragione.

L’aspetto non ancora chiarito riguarda queste ultime osservazioni, visto che l’articolo 7 del Protocollo d’intesa Csm-Cnf-Fnopi, consegna al Magistrato, al fine di agevolarlo nella scelta dell’esperto dotato di competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è stato chiamato a operare, la possibilità di valutare le specifiche competenze acquisite dall’infermiere nelle seguenti aree professionali:

  • Area cure primarie – servizi territoriali/distrettuali
  • Area intensiva e dell’emergenza/urgenza
  • Area medica
  • Area chirurgica
  • Area neonatologica e pediatrica
  • Area salute mentale e dipendenze.

Il tutto attraverso la formazione di un fascicolo o scheda personale, nei quali far confluire le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione/riconferma (art. 7 Protocollo d’intesa Csm-Fnomceo).

Ci pare quindi di capire che il Magistrato, consultato il fascicolo personale del candidato, valuterà la speciale competenza, la quale non si esaurisce di norma nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto (fonte art. 6 Protocollo Csm-Cnf-Fnomceo, ancora loro).

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